DOMANDE FREQUENTI SULLA FORMAZIONE CONTINUA
 

Tabella dei CFP

 

Cos'è la Formazione Continua?
E' un'attività di studio, di apprendimento ed aggiornamento su materie ed argomenti la cui applicazione è oggetto dell’attività professionale di tutti i Geometri liberi professionisti (iscritti obbligatori ed iscritti al solo Albo). Permette il miglioramento e l’ampliamento delle competenze tecniche del Geometra; é presupposto per la qualità ed il pregio della prestazione professionale.

In cosa consiste?
Nella partecipazione attiva del Geometra ad eventi formativi aventi per oggetto argomenti che comprendono le discipline tecnico-scientifiche, le norme di deontologia e ordinamento professionale, e le altre discipline comunque funzionali allo svolgimento della libera professione come, ad esempio, le lingue straniere, le applicazioni informatiche, la comunicazione e l’organizzazione dello studio professionale (Regolamento Formazione Professionale Continua art.4 comma 2)

E' obbligatoria per tutti gli iscritti?
Si. E' obbligatoria per tutti i geometri iscritti negli Albi Professionali tenuti dai Collegi Provinciali o Circondariali (Regolamento Formazione Professionale Continua artt.1 e 2) e che abbiano meno di 35 anni di iscrizione all’Albo.

Si può richiedere una sospensione dall’obbligo e quando?
L'obbligo di formazione è sospeso soltanto in caso di maternità, grave malattia o grave infortunio ed in altri casi (debitamente documentati) di impedimento dovuto a cause di forza maggiore (Regolamento Formazione Professionale Continua art.12 comma 1).
La sospensione deve essere deliberata dal Consiglio del Collegio su richiesta dell'iscritto.

Anche i percorsi formativi sono obbligatori?
L'obbligatorietà consiste nella maturazione di un certo numero di crediti formativi in un arco di tempo definito ma ogni Geometra ha la libertà di scegliere gli eventi formativi cui partecipare tra quelli proposti dal Consiglio Nazionale o dal Collegio Provinciale;

Cosa si intende con "evento formativo"?
E’ un’attività organizzata da strutture pubbliche o private che il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati o il Collegio Provinciale hanno ritenuto idonee al raggiungimento degli obiettivi generali individuati per l’intera categoria o per esigenze specifiche avvertite dai Collegi locali.
Sono eventi formativi i seminari ed i corsi di formazione (con o senza verifica finale) ma anche la stesura di relazioni per convegni o seminari, la pubblicazione di libri, articoli o saggi, e le docenze in corsi, master o presso Istituti Tecnici, Universitari o Enti equiparati. Inoltre, è spendibile per il riconoscimento di crediti formativi anche il superamento di esami in corsi universitari attinenti la Professione.
Chi organizza gli eventi formativi?
Gli eventi formativi sono organizzati da:
• Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
• Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati, singolarmente o insieme ad altri enti di Categoria: Comitati Regionali, Associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale, Istituti Universitari, Istituti Tecnici ed enti equiparati (Regolamento Formazione Professionale Continua art.6 comma 2 e 4).
• E' facoltà dei Collegi Provinciali accreditare eventuali "seminari" organizzati da altri soggetti (Regolamento Formazione Professionale Continua art.6 comma 3)
Eventi formativi organizzati da soggetti diversi da quelli indicati nel Regolamento e su menzionati non danno diritto al riconoscimento dei crediti formativi. Anche nel caso in cui si tratti di soggetti istituzionali o i contenuti degli eventi siano confacenti alle aspettative della professione.

 

La partecipazione solo a parte dell’evento formativo dà diritto all’attribuzione di crediti pari al tempo effettivo di frequenza?
No. La partecipazione ad ogni evento è obbligatoria per tutta la durata dello stesso.
Ogni partecipante deve firmare il registro presenze entro il termine di registrazione prefissato per ogni singolo evento. Il registro presenze d’ingresso viene vidimato ed archiviato non appena hanno inizio i lavori. Al termine dell’evento ogni partecipante deve firmare il registro d’uscita. In caso un partecipante lasciasse l’evento prima del termine non avrà diritto ad alcun credito formativo.

Quali eventi sono contemplati?
• Seminari: incontri nei quali si analizzano e sviluppano argomenti monotematici specialistici.
• Corsi di formazione o master: trattazione sistematica di una o più discipline inquadrate nell’ambito di una preparazione tecnica o di un programma di studio. Possono essere strutturati anche in singoli moduli.
• Attività didattica e letteraria: conferenze, docenze specialistiche, pubblicazioni tecniche, scientifiche e giuridiche che vedono il Geometra quale docente, autore o relatore.

Cos'è il credito formativo professionale?
Il credito formativo professionale (CFP) è l’unità di misura che quantifica e qualifica il livello di preparazione professionale fornita all'iscritto con l’evento formativo. Viene attribuito dal Consiglio Nazionale Geometri in piena autonomia o su proposta dei Collegi nel caso di seminari.
Indicativamente, viene assegnato un CFP per ogni ora di seminario, con un massimo di 4 CFP.
I Corsi di formazione ed i master, invece, vengono valutati in funzione dei contenuti scientifici ed innovativi (orientativamente, con una media di un CFP ogni 2 ore di corso).

Come avviene l'attribuzione dei crediti?
Alla fine di ogni seminario, corso di formazione o master, l'ente organizzatore rilascia all'iscritto un attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi maturati (Regolamento Formazione Professionale Continua art.6 comma 5)

Il  superamento di esami universitari dà diritto all'attribuzione di crediti formativi?

Si. Ogni iscritto può inoltre richiedere, direttamente al Consiglio Nazionale corredando la richiesta con idonea documentazione, il riconoscimento dei crediti formativi relativi a:
• relazioni in convegni e seminari;
• pubblicazioni;
• lezioni in corsi e master;
• docenze presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparati;
• superamento di esami in corsi universitari attenenti la professione. (Regolamento Formazione Professionale Continua art.7 comma 1 e 3)